S T A T U T O

della "ASSOCIAZIONE PATRONI GRIFFI".

Articolo 1)-E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, una Associazione culturale sotto la denominazione

"ASSOCIAZIONE PATRONI GRIFFI".

L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha fini di lucro. E' fatto obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da eventuali attività commerciali accessori od altre forme di autofinanziamento, per gli scopi istituzionali.

Articolo 2)-L'Associazione è costituita in collaborazione con il Teatro Eliseo di Roma ed, in particolare, ha lo scopo di conservare, vivo ed operoso, il ricordo di Giuseppe Patroni Griffi che, con i suoi romanzi, opere e regie teatrali, ha onorato l'Arte nella sua più nobile bellezza. A tal fine, l'Associazione promuoverà, mediante un pubblico bando, il "PREMIO PATRONI GRIFFI" riservato ad un nuovo drammaturgo. L'Associazione assumerà, inoltre, altre iniziative culturali, di vario genere, attinenti il lungo impegno artistico svolto in vita da Giuseppe Patroni Griffi al servizio del Teatro, della Musica Lirica e della Letteratura.

La società più in generale si prefigge:

-promuovere e sviluppare la cultura con particolare riguardo al settore del teatro, della musica, della letteratura e delle arti visive, attraverso l'organizzazione di rappresentazioni, mostre, corsi di formazione, convegni, seminari, eventi inerenti la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti in genere, iniziative editoriali ed altro;

-promuovere e sviluppare rapporti culturali ed operativi con istituzioni ed associazioni che abbiano scopi analoghi ai suoi, in Italia ed all'estero.

Articolo 3)-La durata è indeterminata, ma l'assemblea potrà disporre lo scioglimento dell'Associazione con deliberazione presa con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati.

Articolo 4)-La sede è fissata in Roma, Via della Consulta, n.1, presso il Teatro Eliseo.

Articolo 5)-Può essere associato qualsiasi cittadino o ente, italiano o straniero, che sia stato ammesso a farne parte secondo le norme del presente statuto e del regolamento sociale.

Gli associati si distinguono in:

-Soci Fondatori;

-Soci Ordinari;

-Soci Onorari.

E' espressamente esclusa qualunque partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

Gli organi sociali, anno per anno, determinano le condizioni e le quote per l'ammissione alle varie categorie di associati, nonchè il contributo periodico.

SOCI FONDATORI

Articolo 6)-Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e coloro ai quali, per voto unanime del Consiglio Direttivo, venga attribuita tale qualifica.

Si perde la qualifica di socio fondatore per dimissioni, per decadenza o per esclusione dichiarata all'unanimità dal Consiglio Direttivo (escluso il voto dell'eventuale socio fondatore interessato), previo accertamento da parte del Consiglio Direttivo stesso di comportamenti che si pongano in grave contrasto con gli scopi e lo spirito dell'Associazione.

SOCI ORDINARI

Articolo 7)-Sono Soci Ordinari coloro che abbiano domandato di far parte dell'Associazione per svolgere le attività statutarie e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

SOCI ONORARI

Articolo 8)-Sono Soci Onorari le persone che, per i loro meriti e per l'attività svolta, conferiscono lustro all'Associazione.

I Soci Onorari non hanno diritto di voto e non sono tenuti al pagamento delle quote e dei contributi associativi.

I Soci Onorari sono designati dall'assemblea generale degli associati.

Articolo 9)-La qualifica di socio si perde:

-per dimissioni;

-per esclusione.

Potrà essere escluso il socio che:

-non abbia adempiuto o abbia adempiuto con negligenza agli obblighi imposti dal prente statuto o dal regolamento;

-abbia subito una condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;

-sia stato interdetto o inabilitato;

-mantenga una condotta contraria alla legge od all'ordine pubblico;

-eserciti attività disgregatrice o nociva nei confronti dell'Associazione;

-per decadenza,

dovuta a morosità, trascorso il termine di un mese dal termine stabilito per il pagamento delle quote e del contributo periodico.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In ogni caso, il socio escluso potrà, entro trenta giorni da quello in cui ne abbia avuto notizia, impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso al Collegio Arbitrale di cui appresso.

La riammissione potrà essere richiesta soltanto dopo che siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Articolo 10)-Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, come pure quelle all'interno degli Organi o tra gli Organi stessi, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere risolte da un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Associazione, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente; gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale; la sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina e giudicherà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Assemblea Generale degli Associati

Articolo 11)-L'organo supremo dell'Associazione è l'assemblea generale degli associati.

Il diritto di voto in assemblea spetta a tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote e del contributo periodico.

L'assemblea generale degli associati si distingue in ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per:

1)-approvare e discutere la relazione sulle attività associative, presentata dal Consiglio Direttivo;

2)-discutere i vari argomenti secondo l'ordine del giorno;

3)-esaminare ed approvare i bilanci (preventivi e consuntivi) al termine di ogni esercizio associativo.

L'assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo quando, a parere di quest'ultimo, sia necessario ovvero quando la proposta di convocazione venga fatta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e in regola con il pagamento delle quote associative.

L'assemblea rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per gli associati assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni dovranno restare depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 12)-La convocazione dell'assemblea deve essere fatta a cura del Presidente mediante telefax o e-mail inviati a ciascun socio ed a tutti i membri dell'organo amministrativo, almeno otto giorni prima della data fissata.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

L'assemblea, in prima convocazione, si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche del presente statuto, l'assemblea straordinaria, in prima convocazione, si intende validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea in seconda convocazione si intende validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei partecipanti all'assemblea stessa.

Gli associati possono farsi rappresentare per delega scritta, conferibile solo ad altri associati. Nessun associato può avere più di una delega.

Consiglio Direttivo

Articolo 13)-Organo secondario è il Consiglio Direttivo che è composto da un numero variabile di membri da due a cinque.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente, se non vi ha già provveduto l'assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Segretario Generale, anche tra soggetti non membri del Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca, rinuncia od altra causa di cessazione.

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione dell'Associazione.

Articolo 14)-Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, scegliendoli anche tra non associati.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione e sulla esclusione degli associati, nonchè sull'importo della quota e del contributo periodico a carico degli associati e relative modalità di pagamento.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Presidente cura l'attività dell'Associazione nell'ambito delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

A lui spettano la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nonchè la decisione di agire e resistere in giudizio. In caso di suo impedimento, le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

Il Segretario Generale provvede all'esecuzione delle deliberazioni. Ha diritto alla firma di atti di ordinaria amministrazione e, per delega, degli atti di straordinaria amministrazione; può fungere da Tesoriere ed Economo.

Al Segretario Generale spettano le attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente, in caso di assenza od impedimento contemporaneo di entrambi.

In caso di impedimento definitivo o di dimissioni di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, deve essere convocata entro un mese dalla data delle dimissioni o dell'accertato impedimento, l'assemblea ordinaria per la nomina del sostituto.

IL PATRIMONIO

Articolo 15)-Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

-dai contributi degli associati,

-dalle quote sociali; la quota sociale è trasmissibile solo per causa di morte e la stessa non è oggetto di rivalutazione;

-dalle elargizioni degli associati e di qualunque persona fisica o giuridica o di Enti di qualsiasi tipo;

-da lasciti e donazioni in genere e da eventuali altre entrate.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI ED AVANZI

DI GESTIONE

Articolo 16)-Non è ammissibile distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ESERCIZIO ASSOCIATIVO

Articolo 17)-L'esercizio associativo ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione sia nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, che dopo l'approvazione dello stesso, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

SCIOGLIMENTO

Articolo 18)-Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno due terzi dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Parimenti, la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno due terzi dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19)-Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge.

F.to: Aldo Patroni Griffi Terlizzi

" : Saverio Barbati

" : Nicola Cinotti Notaio